Art. 107 - Conto Consuntivo. Statuto Comunale di Bolzano (Provincia di Bolzano - Trentino-Alto Adige). La carta fondamentale dei cittadini bolzanini
Statuto Comune di Bolzano
Titolo VIII - Revisione Economico-Finanziaria, Patrimonio, Contratti, Bilancio e Contabilitā Capo III - Gestione Finanziaria, Bilancio e Conto Consuntivo
Art. 107 - Conto Consuntivo
1. Il conto consuntivo č presentato dalla Giunta entro il 30 maggio di ogni anno e deve essere approvato dal Consiglio entro il 30 giugno.
2. Il conto consuntivo deve essere redatto in conformitā a quanto disposto dalla legge e dal regolamento di esecuzione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. Esso deve comunque comprendere il conto del bilancio e il conto del patrimonio, deve essere redatto in modo da consentire la rilevazione e il controllo sui risultati di gestione e deve essere accompagnato dalla relazione dei Revisori dei Conti.
3. La Giunta deve allegare al conto consuntivo una propria relazione che illustri, secondo le norme di legge, del regolamento di esecuzione e del regolamento comunale di contabilitā, le valutazioni in ordine all'efficacia dell'azione amministrativa in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti. Nella relazione devono essere contenute anche le valutazioni in ordine all'efficacia delle collaborazioni intercomunali eventualmente in atto.