Art. 110 - Pubblicità. Statuto Comunale di Bolzano (Provincia di Bolzano - Trentino-Alto Adige). La carta fondamentale dei cittadini bolzanini
Statuto Comune di Bolzano
Titolo IX - Revisione dello Statuto e Regolamenti
Art. 110 - Pubblicità
1. Oltre alle forme di pubblicità previste dalla legge, lo Statuto e le sue modificazioni sono soggetti a forme di pubblicità determinate dal Consiglio comunale per agevolarne la conoscenza da parte dei cittadini. Il Consiglio può stabilire anche forme di pubblicità specifiche per consentire una migliore conoscenza dei Regolamenti.
2. Le ordinanze per l'osservanza e l'esecuzione dello Statuto e dei regolamenti, ove abbiano contenuto generale, oltre ad essere pubblicate al 'Albo pretorio per 15 giorni, possono avere adeguate forme di pubblicità stabilite dal Consiglio comunale.