Art. 21 - Il Sindaco quale Ufficiale del Governo. Statuto Comunale di Bolzano (Provincia di Bolzano - Trentino-Alto Adige). La carta fondamentale dei cittadini bolzanini
Statuto Comune di Bolzano
Titolo II - Gli Organi del Comune Capo II - Il Sindaco ed il Vice Sindaco
Art. 21 - Il Sindaco quale Ufficiale del Governo
1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo: a) emana direttive ed esercita la vigilanza sui servizi di competenza statale. b) adotta, nei casi indicati dalla legge, i provvedimenti contingibili e d'urgenza.
2. In particolare il Sindaco, quale ufficiale del governo, sovrintende: a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti richiesti dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica. b) alla adozione degli atti richiesti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine pubblico, di sanità e di igiene pubblica. c) all'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dalle leggi in materia di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informando le autorità competenti.
3. Oltre che al Vice Sindaco e agli Assessori, il Sindaco può delegare le funzioni di ufficiale di governo anche ai Presidenti delle Circoscrizioni limitatamente al territorio della Circoscrizione e alla popolazione ivi residente. Può altresì delegare, nei limiti previsti dalle leggi, tali poteri e funzioni anche al Segretario generale e ai dirigenti. Gli atti di delega sono comunicati al Commissario del Governo.