Art. 38 - I Presidenti di Circoscrizione. Statuto Comunale di Bolzano (Provincia di Bolzano - Trentino-Alto Adige). La carta fondamentale dei cittadini bolzanini
Statuto Comune di Bolzano
Titolo III - Gli Organi di Decentramento
Art. 38 - I Presidenti di Circoscrizione
1. I Presidenti di circoscrizione sono eletti dal Consiglio nel loro seno, a scrutinio palese e con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. All'elezione del Presidente della Circoscrizione si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per l'elezione del Sindaco. In ogni caso, pena il loro scioglimento, i Consigli di circoscrizione devono provvedere all'elezione del Presidente entro e non oltre 30 giorni dalla loro elezione o dal giorno della vacanza della carica.
3. I Presidenti di circoscrizione: a) rappresentano i rispettivi Consigli; b) convocano e presiedono le riunioni dei Consigli circoscrizionali, curando anche l'attuazione delle loro deliberazioni; c) sovrintendono agli uffici e servizi delle circoscrizioni; d) svolgono le funzioni loro assegnate dal Sindaco, anche nella sua qualità di ufficiale di governo.