Art. 47 - Istanze e Petizioni. Statuto Comunale di Bolzano (Provincia di Bolzano - Trentino-Alto Adige). La carta fondamentale dei cittadini bolzanini
Statuto Comune di Bolzano
Titolo IV - Gli Istituti di Partecipazione e il Difensore Civico Capo II - Gli Istituti di Democrazia Diretta
Art. 47 - Istanze e Petizioni
1. Tutti i titolari dei diritti di partecipazione di cui all'art. 41 possono presentare, sia come singoli che in forma associata, istanze e petizioni al Sindaco.
2. Con le istanze si possono chiedere particolari e dettagliate spiegazioni su precisi e definiti atti o comportamenti dell'Amministrazione comunale o degli Enti, società, Organi da essa dipendenti o con essa legati da un rapporto convenzionale per l'esercizio di servizi pubblici. Con le petizioni si possono altresì segnalare esigenze rilevanti per la collettività comunale o per parti di essa.
3. Il Sindaco è tenuto a rispondere in modo adeguato e motivato, secondo le forme ed i termini previsti dal regolamento per la partecipazione. Spetta altresì al regolamento sulla partecipazione stabilire in quali casi è eventualmente richiesto un numero minimo di firme per la presentazione delle istanze, nonchè ogni altra modalità necessaria per l'applicazione di questa disposizione.