Art. 49 - Delibere di Iniziativa Popolare. Statuto Comunale di Bolzano (Provincia di Bolzano - Trentino-Alto Adige). La carta fondamentale dei cittadini bolzanini
Statuto Comune di Bolzano
Titolo IV - Gli Istituti di Partecipazione e il Difensore Civico Capo II - Gli Istituti di Democrazia Diretta
Art. 49 - Delibere di Iniziativa Popolare
1. I cittadini possono esercitare l'iniziativa delle delibere consiliari mediante la presentazione di una proposta di deliberazione sottoscritta da almeno 1000 titolari dei diritti di partecipazione. Il regolamento specifica forme e modalità di tali sottoscrizioni.
2. La proposta deve essere inserita all'ordine del giorno del Consiglio entro 60 giorni dal deposito ufficiale del testo presso i competenti uffici comunali. Se la materia risulta di competenza della Giunta municipale ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, il Consiglio deve essere tempestivamente informato delle decisioni assunte dalla Giunta municipale; se la materia rientra invece nelle competenze del Consiglio, questo è tenuto a deliberare entro 30 giorni dall'iscrizione dell'oggetto all'ordine del giorno. L'eventuale accoglimento o rigetto della proposta popolare deve essere motivato e comunicato ai presentatori, nei modi e nei tempi previsti dal regolamento. Il regolamento può altresì prevedere adeguate forme di pubblicità per rendere note a tutti i cittadini le determinazioni del Consiglio comunale.
3. Le proposte di iniziativa popolare sono comunque equiparate, ai fini dei pareri richiesti dall'art. 56 L.R. 1/1993 ad ogni altra proposta di delibera consiliare.