Art. 52 - Il Diritto di Accesso. Statuto Comunale di Bolzano (Provincia di Bolzano - Trentino-Alto Adige). La carta fondamentale dei cittadini bolzanini
Statuto Comune di Bolzano
Titolo IV - Gli Istituti di Partecipazione e il Difensore Civico Capo III - Diritto di Accesso e Partecipazione al Procedimento Amministrativo
Art. 52 - Il Diritto di Accesso
1. Per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e nel rispetto dei principi stabiliti dalla I. 7 agosto 1990 n. 241 nonchè leggi statali e regionali e delle norme dello Statuto e dei Regolamenti, il Comune garantisce a chiunque vi abbia interesse l'accesso ai documenti amministrativi dell'Amministrazione comunale, delle Aziende e degli Enti ed Istituzioni da essa dipendenti, dei concessionari di pubblici servizi.
2. Sono permanentemente o temporaneamente esclusi dal diritto di accesso tutti quei documenti e quegli atti la cui divulgazione, per disposizioni normative dello Stato o del Comune sia vietata o possa essere differita.
3. Spetta al regolamento disciplinare, nel rispetto delle leggi, le modalità di accesso, il rilascio delle copie dietro pagamento del solo costo di riproduzione e le norme organizzative idonee a rendere effettivo e semplice l'esercizio del diritto di accesso.