Art. 55 - Elezione e Durata in Carica del Difensore Civico. Statuto Comunale di Bolzano (Provincia di Bolzano - Trentino-Alto Adige). La carta fondamentale dei cittadini bolzanini
Statuto Comune di Bolzano
Titolo IV - Gli Istituti di Partecipazione e il Difensore Civico Capo IV - Il Difensore Civico
Art. 55 - Elezione e Durata in Carica del Difensore Civico
1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune. La votazione avviene sulle proposte di candidatura, completate dai curricula professionali, che gli interessati presentano in seguito alla pubblicazione di un apposito avviso pubblico, secondo le modalità e con i contenuti indicati nel regolamento sul Difensore Civico. Il Segretario Generale è tenuto ad esaminare le domande e la documentazione allegata compilando poi un elenco dei candidati che risultano in possesso dei requisiti richiesti secondo l'ordine di presentazione delle domande.
2. Se nelle prime tre votazioni nessun candidato ottiene la maggioranza prevista dal comma precedente, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella terza votazione ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il più anziano di età.
3. Al fine di procedere all'elezione del Difensore Civico il Consiglio comunale è convocato non oltre sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Difensore in carica. In caso di vacanza dell'incarico la convocazione deve avvenire non oltre trenta giorni dal verificarsi dell'evento che l'ha determinata.
4. Il Difensore Civico resta in carica 5 anni ed è rieleggibile una sola volta. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni sino all'entrata in carica del suo successore.