Art. 61 - La Consulta degli Anziani. Statuto Comunale di Bolzano (Provincia di Bolzano - Trentino-Alto Adige). La carta fondamentale dei cittadini bolzanini
Statuto Comune di Bolzano
Titolo V - Forme e Modalità di Promozione della Pari Opportunità, delle Famiglie e dei Giovani
Art. 61 - La Consulta degli Anziani
1. La Consulta degli Anziani è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato e ne fanno parte, secondo le modalità stabilite dal Regolamento, un numero pari di membri designati dalle Organizzazioni Sindacali e dalle Associazioni rappresentative degli Anziani, ivi comprese le organizzazioni cooperative degli Anziani.
2. Spetta alla Consulta degli Anziani sviluppare ogni iniziativa ritenuta utile ad assicurare la più ampia tutela della condizione dell'anziano, il suo effettivo inserimento nella società attiva, la permanenza nella famiglia.
3. La Consulta degli Anziani deve in ogni caso essere sentita per i provvedimenti di carattere generale che riguardino la popolazione anziana e per l'adozione dei criteri generali di gestione dei servizi diretti agli anziani.
4. L'apposito Regolamento stabilisce, oltre ai modi e alle forme di composizione della Consulta, i casi e le materie nelle quali essa ha diritto di esser sentita, nonchè quelli nei quali può rivolgere istanze, petizioni e proposte al Consiglio Comunale.