Art. 79 - Organi delle Istituzioni. Statuto Comunale di Bolzano (Provincia di Bolzano - Trentino-Alto Adige). La carta fondamentale dei cittadini bolzanini
Statuto Comune di Bolzano
Titolo VI - I Servizi Pubblici Locali Capo III - Le Istituzioni
Art. 79 - Organi delle Istituzioni
1. Sono organi delle istituzioni: - il Presidente - il Consiglio di Amministrazione - il Direttore
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da sei membri, nominati con voto separato dal Consiglio Comunale nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 68.
3. In ordine alla durata in carica e all'eventuale revoca del Presidente e dei singoli membri del Consiglio di Amministrazione si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Statuto che valgono per le Aziende speciali.