Art. 86 - Convenzioni. Statuto Comunale di Bolzano (Provincia di Bolzano - Trentino-Alto Adige). La carta fondamentale dei cittadini bolzanini
Statuto Comune di Bolzano
Titolo VI - I Servizi Pubblici Locali Capo V - Convenzioni ed Accordi di Programma
Art. 86 - Convenzioni
1. Il Consiglio Comunale può, su proposta della Giunta, deliberare apposite convenzioni con altri Comuni o con la Provincia autonoma di Bolzano al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati che non giustifichino la creazione di strutture amministrative permanenti.
2. La convenzione deve in ogni caso specificare i fini, la durata, le forme di consultazione ed eventualmente la collaborazione fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari nonchè gli obblighi e le garanzie reciproche.
3. Spetta altresì al Consiglio Comunale approvare, su proposta della Giunta, le convenzioni obbligatorie di cui al terzo comma dell'art. 40 L.R. 1/1993.