Art. 92 - Il Vice Segretario Generale. Statuto Comunale di Bolzano (Provincia di Bolzano - Trentino-Alto Adige). La carta fondamentale dei cittadini bolzanini
Statuto Comune di Bolzano
Titolo VII - Ordinamento e Organizzazione degli Uffici
Art. 92 - Il Vice Segretario Generale
1. Il Comune istituisce, nella propria pianta organica, il posto di Vice Segretario Generale.
2. Spetta al Vice Segretario coadiuvare il Segretario generale nonchè sostituirlo in via generale, in caso di vacanza, assenza o impedimento, per tutte le funzioni ad esso spettanti in base alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.
3. Ai sensi dell'art.23 n. 3 L.R. 1/1993, al Vice Segretario generale deve essere attribuita, nel rispetto dello Statuto e del regolamento di organizzazione, la responsabilità dirigenziale di una delle strutture organizzative del Comune.