Art. 99 - Competenza del Collegio dei Revisori dei Conti. Statuto Comunale di Bolzano (Provincia di Bolzano - Trentino-Alto Adige). La carta fondamentale dei cittadini bolzanini
Statuto Comune di Bolzano
Titolo VIII - Revisione Economico-Finanziaria, Patrimonio, Contratti, Bilancio e Contabilitą Capo I - I Revisori dei Conti
Art. 99 - Competenza del Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Collegio dei Revisori deve collaborare col Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo.
2. Nell'adempimento delle sue funzioni il Collegio deve: a) esercitare, in conformitą alle leggi e alle norme del regolamento di contabilitą, la vigilanza sulla regolaritą contabile e finanziaria della gestione del Comune e attestare la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione; b) redigere la relazione di accompagnamento della proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo richiesta dall'art.35 n.5 e 6 della L.R. 1/1993. Tale relazione, oltre ad attestare la veridicitą del rendiconto, deve contenere tutti i rilievi e le proposte che il Collegio ritenga utili al conseguimento di una maggiore efficienza, produttivitą ed economicitą della gestione e dei servizi comunali; c) vigilare, secondo le norme di legge, del regolamento di contabilitą e le altre disposizioni regolamentari, sull'amministrazione dei beni comunali, compresi quelli concessi o locati a terzi; d) riferire immediatamente al Sindaco, affinchč ne informi il Consiglio comunale, sulle gravi irregolaritą riscontrate collegialmente nella gestione dell'Ente.