| 1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltā di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento. 2. L'Amministrazione Comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che č delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate. |