Art. 12 - Nomine di Rappresentanti. Statuto Comunale di Treviso (Provincia di Treviso - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini trevigiani
Statuto Comune di Treviso
Titolo II - Organi del Comune Capo II - Consiglio Comunale
Art. 12 - Nomine di Rappresentanti
Il consiglio comunale provvede, nei casi espressamente previsti dalla legge e sulla base di indirizzi programmatici, alla nomina, designazione e revoca dei propri rappresentanti negli organi di enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune, ovvero da essi dipendenti o controllati.
Le nomine avvengono garantendo la rappresentanza della minoranza. Le specificazioni sulle modalità di voto sono stabilite dal regolamento.
Nei casi in cui è previsto che di un organo, collegio o commissione, debba far parte un consigliere comunale, questi è sempre nominato o designato dal consiglio.