Art. 22 - Composizione. Statuto Comunale di Treviso (Provincia di Treviso - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini trevigiani
Statuto Comune di Treviso
Titolo II - Organi del Comune Capo IV - Giunta Comunale
Art. 22 - Composizione
La giunta è composta dal sindaco e da un numero di assessori da sei a otto. Uno degli assessori è investito della carica di vicesindaco.
La giunta verifica la presenza dei requisiti di eleggibilità e compatibilità degli assessori.
Gli assessori comunali svolgono il loro mandato secondo le deleghe e gli incarichi ricevuti dal sindaco.
Ogni assessore concorre all'esercizio della potestà collegiale della giunta.
Esercita, su delega del sindaco, le funzioni di indirizzo e di sovrintendenza al funzionamento degli uffici e servizi, impartendo le direttive necessarie a realizzare gli obiettivi ed i programmi deliberati dal consiglio comunale e dalla giunta comunale. Gli assessori partecipano alle sedute del consiglio, illustrano le deliberazioni e rispondono alle domande inerenti le stesse.