Art. 37 - Società di Capitali. Statuto Comunale di Treviso (Provincia di Treviso - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini trevigiani
Statuto Comune di Treviso
Titolo IV - Servizi Pubblici Comunali Capo II - Gestione dei Servizi Pubblici Comunali
Art. 37 - Società di Capitali
Il Comune può promuovere società di capitali per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere accessorie e connesse.
Il Comune può altresì costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. La costituzione di tali società è deliberata dal consiglio comunale.
I rapporti e le forme di collegamento fra il Comune e le società sono disciplinati da apposite convenzioni.
Il sindaco, sulla base degli indirizzi definiti dal consiglio comunale, provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune negli organi delle società cui il Comune stesso partecipi. I rappresentanti devono essere scelti tra persone di comprovata esperienza amministrativa e tecnico-professionale.