Art. 42 - Programmazione di Bilancio, delle Opere Pubbliche e degli Investimenti. Statuto Comunale di Treviso (Provincia di Treviso - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini trevigiani
Statuto Comune di Treviso
Titolo VI - Gestione Economico - Finanziaria e Contabilitā Capo I - Programmazione Finanziaria
Art. 42 - Programmazione di Bilancio, delle Opere Pubbliche e degli Investimenti
L'ordinamento contabile del Comune č disciplinato da apposito regolamento, conformemente alle disposizioni di legge e del presente statuto.
La programmazione dell'attivitā del Comune č correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Essa viene definita e rappresentata dal bilancio di previsione annuale, dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale.
Il bilancio č approvato con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.