Articolo 11. Statuto Comunale di Venezia (Provincia di Venezia - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini veneziani
Statuto Comune di Venezia
Capo II - Attribuzioni degli Organi del Comune Sezione IV - Il Sindaco
Articolo 11
1. Il Sindaco viene eletto dai/dalle cittadini/e nei modi e nei termini stabiliti dalla legge. (Comma modificato con deliberazione C.C. n.35 del 21/22.3.94).
2. Con riferimento alle specificità territoriali il Sindaco può attribuire a uno o a più Assessori la trattazione delle relative problematiche. Il coordinamento dei Consigli Circoscrizionali è attribuito ad un unico Assessore. (Comma sostituito con deliberazione C.C. n.217 del 21/12/98).