Articolo 14. Statuto Comunale di Venezia (Provincia di Venezia - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini veneziani
Statuto Comune di Venezia
Capo III - Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Pubblici
Articolo 14
1. Il Segretario Generale svolge i compiti che gli sono assegnati per legge ed assiste gli Organi del Comune nell'azione amministrativa.
2. Il Segretario Generale è coadiuvato da almeno un Vice Segretario con funzioni vicarie, che lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza od impedimento, e dagli uffici di Segreteria.
3. Il Segretario Generale partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta. (Comma sostituito - Delib. n.195 del 21.12.1999).