Articolo 33. Statuto Comunale di Venezia (Provincia di Venezia - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini veneziani
Statuto Comune di Venezia
Capo V - Municipalità
Articolo 33
1. Il Difensore civico deve: a) risiedere nel comune da almeno cinque anni; b) dare garanzia di indipendenza ed obiettività; (Comma modificato con deliberazioni C.C. n.28/bis del 14.2.97 e n.37 del 17.2.97). c) essere, o essere stato iscritto all'Albo degli avvocati o a quello dei procuratori legali o dei dottori commercialisti per almeno 5 anni; ovvero essere magistrato ordinario o amm.vo in quiescenza; ovvero essere docente ordinario o associato in materie giuridico-amministrative; ovvero funzionario in quiescenza dell'amministrazione statale, regionale o degli enti locali con qualifica non inferiore a quella di dirigente od equiparata. (Comma modificato con deliberazioni C.C. n.28/bis del 14.2.97 e n.37 del 17.2.97).
2. Il Difensore civico deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'elezione a consigliere/a comunale e della necessaria preparazione ed esperienza professionale nel campo giuridico-amministrativo. (Comma modificato con deliberazione C.C. n.35 del 21/22.3.94).
3. L'Ufficio del Difensore civico è incompatibile con il sopravvenire di una tra le cause di ineleggibilità indicate al comma precedente.