| 1. L'Amministrazione assicura l'informazione completa e tempestiva sulle questioni di interesse della generalitą degli abitanti e sulla propria attivitą. 2. A tal fine utilizza l'ufficio per l'informazione dei cittadini e i mezzi di comunicazione pił idonei in relazione al contenuto degli atti e dei documenti. 3. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi necessari per dare concreta attuazione al diritto di informazione sulla base delle direttive del Consiglio comunale. |