Art. 47 - Funzionamento della Giunta. Statuto Comunale di Padova (Provincia di Padova - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini padovani o patavini
Statuto Comune di Padova
Titolo IV - Gli Organi del Comune
Art. 47 - Funzionamento della Giunta
1. La Giunta è convocata senza formalità dal Sindaco o da chi lo sostituisce.
2. La Giunta è presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco.
3. In assenza del Sindaco e del Vice Sindaco, presiede ai lavori l'Assessore anziano per età.