| 1. Il Comune riconosce il diritto alla partecipazione dei cittadini singoli o associati, nel rispetto e per l'attuazione dei criteri indicati nell'art. 7, nonché del dovere costituzionale di imparzialità e buon andamento. 2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, la partecipazione degli interessati è garantita nelle forme previste dal relativo regolamento e con le tutele di cui alla Legge 675/1996. |