Art. 16 - Tutela e Valorizzazione della Lingua e della Cultura Friulana. Statuto Comunale di Udine (Provincia di Udine - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini udinesi
Statuto Comune di Udine
Titolo II - Obiettivi Capo I - Promozione Umana, Culturale e Sociale
Art. 16 - Tutela e Valorizzazione della Lingua e della Cultura Friulana
1. Il comune assume la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana quale principio fondamentale della propria identità storica e base dell'autonomia speciale e ne promuove lo studio, l'uso e la diffusione nel rispetto delle norme statali e regionali.
2. Il comune usa i toponimi in lingua friulana, accanto a quelli ufficiali in lingua italiana, in tutte le situazioni. Il regolamento disciplina le modalità.