Art. 23 - Pubblicità delle Spese Elettorali. Statuto Comunale di Udine (Provincia di Udine - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini udinesi
Statuto Comune di Udine
Titolo III - Ordinamento del Comune Capo II - Il Consiglio Comunale
Art. 23 - Pubblicità delle Spese Elettorali
1. Il deposito delle liste o delle candidature deve essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del comune. Allo stesso modo deve altresì essere reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.