Art. 57 - Polizia Comunale. Statuto Comunale di Udine (Provincia di Udine - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini udinesi
Statuto Comune di Udine
Titolo VI - Ordinamento dei Servizi Capo I - Servizi di Vigilanza e di Controllo
Art. 57 - Polizia Comunale
1. Il comune, al fine di assicurare l'ordine pubblico e l'assolvimento dei propri compiti, č dotato di uno o pių corpi di polizia comunale, che esercitano sul territorio comunale le funzioni previste dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. L'ordinamento, la dotazione organica e l'organizzazione dei corpi di polizia comunale sono disciplinati dall'apposito regolamento.