| 1. Il comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire consorzi con altri enti locali secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili. 2. A tal fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la convenzione, unitamente allo statuto del consorzio. 3. Il comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio dal sindaco, o da un suo delegato. 4. Il comune non può costituire con gli stessi enti locali più di un consorzio. |