| 1. L'avvio del procedimento, ove non esistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celeritā, č comunicato ai soggetti nei cui confronti il procedimento finale č destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che per legge sono tenuti ad intervenire. 2. A fronte di esigenze contingibili ed urgenti, resta salva la facoltā dell'amministrazione comunale di procedere nella sua azione, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al comma precedente. |