Art. 12 - Comunità Etniche, Linguistiche, Religiose. Statuto Comunale di Gorizia (Provincia di Gorizia - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini goriziani
Statuto Comune di Gorizia
Titolo II - Obiettivi Fondamentali
Art. 12 - Comunità Etniche, Linguistiche, Religiose
1. Il comune, nell'ambito delle leggi in materia, favorisce la più completa e libera espressione culturale, sociale ed economica di tutte le sue componenti etniche, linguistiche e religiose favorendo la loro partecipazione alla formulazione degli indirizzi programmatici del comune.
2. Il comune tutela le minoranze etniche, secondo i principi dell'art. 6 della Costituzione e dell'art. 3 dello statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, con particolare riferimento a quella slovena. Sviluppa e valorizza altresì le lingue, le tradizioni e le culture locali, in particolare quelle friulana e giuliana, riconoscendole tutte fattori peculiari della propria ricchezza culturale, civile e sociale.
3. Nella prima adunanza del consiglio comunale e dei consigli di circoscrizione i consiglieri potranno rivolgere un saluto nella propria madrelingua.