Art. 21 - Presidente del Consiglio Comunale. Statuto Comunale di Gorizia (Provincia di Gorizia - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini goriziani
Statuto Comune di Gorizia
Titolo III - Organizzazione del Comune Capo II Sezione II
Art. 21 - Presidente del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio comunale, nella prima riunione successiva alla convalida degli eletti, elegge nel proprio seno, con voto segreto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il Presidente ed un Vicepresidente.
2. Fino a quando non si provvede all'adempimento di cui al primo comma la presidenza dell'assemblea è assunta dal Consigliere anziano.