Art. 30 - Funzionamento. Statuto Comunale di Gorizia (Provincia di Gorizia - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini goriziani
Statuto Comune di Gorizia
Titolo III - Organizzazione del Comune Capo III - Giunta Comunale
Art. 30 - Funzionamento
1. Le sedute di giunta sono valide con la partecipazione della metą pił uno dei suoi componenti.
2. La Giunta delibera a maggioranza semplice e le sedute non sono di norma pubbliche.
3. Ai sensi dell'art. 45, terzo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si trasmettono ai capigruppo consiliari gli elenchi delle deliberazioni adottate dalla Giunta e copie integrali saranno contemporaneamente messe a disposizione in apposito luogo.