Art. 34 - Vicesindaco. Statuto Comunale di Gorizia (Provincia di Gorizia - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini goriziani
Statuto Comune di Gorizia
Titolo III - Organizzazione del Comune Capo IV - Sindaco
Art. 34 - Vicesindaco
1. Esplica le funzioni di vice sindaco un assessore nominato a tale carica dal sindaco.
2. Il vice sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza od impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della Legge 55/1990, come modificato dall'art. 1 della Legge 16/1992.
3. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del sindaco e del vice sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'assessore più anziano d'età.