Art. 48 - Collaborazioni a Convenzione. Statuto Comunale di Gorizia (Provincia di Gorizia - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini goriziani
Statuto Comune di Gorizia
Titolo V - Uffici Comunali, Personale e Servizi Pubblici Locali Capo I - Uffici e Personale
Art. 48 - Collaborazioni a Convenzione
1. Il comune può avvalersi, per il conseguimento di obiettivi determinati e con convenzioni a termine, di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. Il provvedimento d'incarico definisce la durata, non superiore a quella necessaria per il conseguimento dell'obiettivo, il compenso e la collocazione dell'incaricato a supporto della struttura dell'ente.
2. Tali forme di collaborazione andranno specificatamente regolamentate con convenzioni tipo.