Art. 51 - Servizi Pubblici Locali. Statuto Comunale di Gorizia (Provincia di Gorizia - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini goriziani
Statuto Comune di Gorizia
Titolo V - Uffici Comunali, Personale e Servizi Pubblici Locali Capo II - Servizi Pubblici Locali
Art. 51 - Servizi Pubblici Locali
1. I servizi pubblici del comune, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all'amministrazione o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati.
2. I servizi riservati in via esclusiva al comune sono quelli stabiliti dalla legge.
3. La gestione dei servizi può avvenire nelle forme previste dall'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142.