Art. 57 - Consorzi. Statuto Comunale di Gorizia (Provincia di Gorizia - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini goriziani
Statuto Comune di Gorizia
Titolo V - Uffici Comunali, Personale e Servizi Pubblici Locali Capo II - Servizi Pubblici Locali
Art. 57 - Consorzi
1. Per la gestione associata di uno o più servizi, il comune può costituire consorzi, secondo le norme per le aziende speciali previste dalla legge e dal precedente art. 53, in quanto compatibili.
2. A tal fine il consiglio comunale approva una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La composizione ed il funzionamento del consorzio sono regolati dalla legge e dal proprio statuto.