Art. 62 - Rendiconto di Gestione. Statuto Comunale di Gorizia (Provincia di Gorizia - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini goriziani
Statuto Comune di Gorizia
Titolo VI - Finanze
Art. 62 - Rendiconto di Gestione
1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto di bilancio, il conto economico e il conto di patrimonio. Al conto è allegata una relazione illustrativa della Giunta, ai sensi dell'art. 55, comma 7 della L. 142/90.
2. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro i termini previsti dalla legge, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare entro il termine di legge prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto.