Art. 66 - Promozione dell'Associazionismo. Statuto Comunale di Gorizia (Provincia di Gorizia - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini goriziani
Statuto Comune di Gorizia
Titolo VII - Istituti di Partecipazione Popolare e Trasparenza dell'Azione Amministrativa Capo I - Associazioni
Art. 66 - Promozione dell'Associazionismo
1. Il comune, al fine di valorizzare le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, nonché di favorire la partecipazione dei cittadini alle attività di promozione dello sviluppo civile, sociale ed economico della comunità, all'esercizio delle relative funzioni ed alla formazione ed attuazione dei propri programmi, promuove: a) il collegamento dei propri organi e degli organi di decentramento con gli organismi di partecipazione, anche a livello di circoscrizione; b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti; c) lo svolgimento di riunioni e di assemblee, mettendo a disposizione dei cittadini e delle associazioni tutte le informazioni atte a consentire e favorire proposte di cui all'art. 75.
2. L'amministrazione è tenuta, di norma, a dare risposta motivata alle proposte, motivando altresì l'eventuale mancato esame delle stesse da parte dell'organo competente.