Art. 74 - Consultazione della Popolazione. Statuto Comunale di Gorizia (Provincia di Gorizia - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini goriziani
Statuto Comune di Gorizia
Titolo VII - Istituti di Partecipazione Popolare e Trasparenza dell'Azione Amministrativa Capo III - Consulte, Forme di Consultazione dei Cittadini, Petizioni e Proposte
Art. 74 - Consultazione della Popolazione
1. Al fine di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, il comune può consultare la popolazione sia mediante assemblee generali, di circoscrizione o frazione o di categorie e gruppi sociali, sia con sondaggi di opinione e con inviti ad esprimere pareri sia, infine, a mezzo di questionari.
2. Vengono garantite una chiara informazione agli interessati, la libera espressione del voto o dell'opinione e la corretta acquisizione dei pareri da parte del comune.
3. La consultazione è indetta dal sindaco, che assicura una adeguata pubblicità preventiva. Essa può avere ad oggetto la determinazione degli indirizzi per il coordinamento degli interessi collettivi e materie di esclusiva competenza comunale.
4. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal sindaco al consiglio comunale, pubblicati all'albo pretorio e resi noti, con adeguata pubblicità, alla popolazione interessata.
5. Analoga consultazione può essere anche promossa dai singoli consigli di circoscrizione.