Art. 93 - Entrata in Vigore. Statuto Comunale di Gorizia (Provincia di Gorizia - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini goriziani
Statuto Comune di Gorizia
Norme Transitorie e Finali
Art. 93 - Entrata in Vigore
1. Per l'entrata in vigore del presente statuto e per l'espletamento delle relative forme di controllo e di pubblicità, si osservano le norme di cui al comma 4 dell'art. 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Il segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
3. L'amministrazione comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare ai cittadini la massima conoscenza delle norme dello statuto.