Art. 122 - Costituzione delle Istituzioni. Statuto Comunale di Trieste (Provincia di Trieste - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini triestini
Statuto Comune di Trieste
Titolo V - Erogazione dei Servizi Sezione III - Istituzioni
Art. 122 - Costituzione delle Istituzioni
1. Per la gestione di servizi pubblici che presentano le caratteristiche previste dalla legge, il Comune si può valere di istituzioni.
2. L'Istituzione accoglie tutte le funzioni necessarie alla gestione organizzativa ed all'erogazione di un determinato servizio o di un insieme di servizi ad alta omogeneità operativa, caratterizzati dall'impiego di risorse comuni, tendendo così ad ottimizzazioni economico-gestionali e al miglioramento della qualità delle prestazioni.
3. Ciascuna Istituzione è disciplinata da un regolamento, approvato unitamente all'atto costitutivo dell'Istituzione stessa.
4. Non possono essere costituite più Istituzioni la cui competenza si estenda su materie tra loro affini.