Art. 126 - Scioglimento dell'Istituzione. Statuto Comunale di Trieste (Provincia di Trieste - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini triestini
Statuto Comune di Trieste
Titolo V - Erogazione dei Servizi Sezione III - Istituzioni
Art. 126 - Scioglimento dell'Istituzione
1. Il Consiglio Comunale, su iniziativa del Sindaco, puņ procedere allo scioglimento dell'Istituzione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.