Art. 22 - Ambito dell'Intervento. Statuto Comunale di Trieste (Provincia di Trieste - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini triestini
Statuto Comune di Trieste
Titolo II - Istituti di Partecipazione Capo III - Difensore Civico
Art. 22 - Ambito dell'Intervento
1. Nei casi di abusi, disfunzioni, carenze, ritardi, di sua iniziativa o su istanza di cittadini singoli o associati o di associazioni, enti o società che abbiano una pratica in corso, il Difensore Civico interviene presso l'Amministrazione Comunale, gli enti, le aziende speciali, le istituzioni da essa dipendenti, affinché i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano tempestivamente emanati, suggerendo anche mezzi e rimedi per eliminare le disfunzioni rilevate.
2. Gli amministratori comunali non possono proporre istanze personali al Difensore Civico.
3. La materia del pubblico impiego non può costituire oggetto di intervento del Difensore Civico.
4. Il Difensore Civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita l'autorità giudiziaria penale.