Art. 27 - Risorse. Statuto Comunale di Trieste (Provincia di Trieste - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini triestini
Statuto Comune di Trieste
Titolo II - Istituti di Partecipazione Capo III - Difensore Civico
Art. 27 - Risorse
1. Per l'esercizio delle funzioni inerenti al suo mandato, il Difensore Civico si avvale di personale, appartenente al ruolo organico del Comune, messogli a disposizione, su richiesta, dalla Giunta Comunale tenendo conto della tutela della minoranza nei limiti della vigente normativa.