Art. 45 - Dimissioni e Decadenza dei Consiglieri. Statuto Comunale di Trieste (Provincia di Trieste - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini triestini
Statuto Comune di Trieste
Titolo III - Organi del Comune Capo I - Il Consiglio Comunale Sezione II - Funzionamento del Consiglio Comunale
Art. 45 - Dimissioni e Decadenza dei Consiglieri
1. Le dimissioni dei consiglieri comunali sono presentate al Consiglio Comunale in seduta o per iscritto al Segretario Generale.
2. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre sedute consecutive del Consiglio, è sottoposto a procedimento di decadenza dalle sue funzioni.
3. Il Presidente avvia la procedura di decadenza, la notifica immediatamente all'interessato e contestualmente convoca la Conferenza dei Capigruppo per l'esame, entro tre giorni, delle eventuali giustificazioni da prodursi di persona o per iscritto, secondo quanto stabilito dal regolamento del Consiglio Comunale. Qualora le giustificazioni vengano respinte dalla Conferenza dei Capigruppo, la decadenza del consigliere è dichiarata con atto del Presidente del Consiglio.