Art. 5 - Funzioni Generali. Statuto Comunale di Trieste (Provincia di Trieste - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini triestini
Statuto Comune di Trieste
Titolo I - Principi Generali
Art. 5 - Funzioni Generali
1. Il Comune: - rappresenta unitariamente la popolazione residente sul suo territorio; - impronta la sua attivitą amministrativa nel rispetto delle diverse sue componenti etniche, religiose e culturali; - cura unitariamente gli interessi dei suoi abitanti; - promuove l'integrazione sociale della sua popolazione; - garantisce la partecipazione dei suoi cittadini alle scelte politiche ed alla attivitą amministrativa, mediante gli strumenti propri dell'ordinamento democratico; - promuove la cultura della pace, della collaborazione, della solidarietą sociale anche attraverso l'eventuale costituzione di una apposita commissione consiliare; - favorisce la collaborazione culturale, economica e politica con gli Stati e le Regioni di Alpe Adria per promuovere la sua naturale funzione di collegamento con i paesi del Centro ed Est Europa.