Art. 54 - Votazioni. Statuto Comunale di Trieste (Provincia di Trieste - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini triestini
Statuto Comune di Trieste
Titolo III - Organi del Comune Capo I - Il Consiglio Comunale Sezione II - Funzionamento del Consiglio Comunale
Art. 54 - Votazioni
1. Le votazioni sono palesi salvo quanto stabilito al 3° comma.
2. Le votazioni palesi avvengono per alzata di mano, salvi casi in cui lo statuto o il regolamento del Consiglio Comunale prevedano la votazione per appello nominale.
3. Con l'eccezione dei casi disciplinati dalla legge, le votazioni su questioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto.
4. Ogni votazione può avvenire mediante dispositivo elettronico idoneo ad assicurare il rispetto dei requisiti stabiliti dallo statuto.