Art. 67 - Attività di Controllo. Statuto Comunale di Trieste (Provincia di Trieste - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini triestini
Statuto Comune di Trieste
Titolo III - Organi del Comune Capo I - Il Consiglio Comunale Sezione IV - Attività di Indirizzo e di Controllo del Consiglio Comunale
Art. 67 - Attività di Controllo
1. Il Consiglio Comunale esercita il controllo sulle attività della Giunta Comunale, delle aziende, delle istituzioni, valutando, nel corso della sessione dedicata all'esame e al voto del conto consuntivo: a) le relazioni della Giunta Comunale, delle aziende e delle istituzioni allegate ai documenti contabili; b) la relazione del Difensore Civico; c) la relazione del rappresentante del Comune in enti, associazioni, società; d) la relazione del rappresentante del Comune nel Collegio dalla legge chiamato a vigilare sull'esecuzione degli accordi di programma; e) la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti in ordine alla regolarità contabile e finanziaria della gestione; f) le relazioni relative al controllo della gestione.
2. Il Consiglio Comunale esercita altresì il controllo valutando, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, le relazioni sulla fattibilità di piani, programmi generali, programmi settoriali. A tal fine la Giunta Comunale comunica al Consiglio: a) rapporti periodici sull'attuazione delle deliberazioni approvate dal Consiglio Comunale e sullo stato di avanzamento di piani, programmi generali e programmi settoriali; b) rapporti sui processi di cambiamenti organizzativi attuati nella struttura del Comune e sulle principali innovazioni introdotte nel funzionamento degli uffici per migliorare l'utilizzazione delle risorse umane e strumentali; c) i curricula di persone elette o nominate da altri organi del Comune, nei casi in cui ciò sia previsto dal regolamento.