Art. 8 - Titolarità e Ambito di Esercizio. Statuto Comunale di Trieste (Provincia di Trieste - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini triestini
Statuto Comune di Trieste
Titolo II - Istituti di Partecipazione Capo I - Referendum Consultivo
Art. 8 - Titolarità e Ambito di Esercizio
1. L'indizione di referendum consultivi, su materie nelle quali il Consiglio Comunale ha competenza deliberativa esclusiva e riguardanti gli interessi dell'intero Comune, può essere richiesta da: a) il Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi del consiglieri assegnati; b) il sei per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, con procedure analoghe a quelle previste per i referendum statali abrogativi, secondo quanto stabilito dal regolamento che prevede l'utilizzo, allo scopo, di adeguato numero di funzionari comunali; c) almeno la metà arrotondata per difetto dei Consigli Circoscrizionali, che abbiano in tal senso adottato, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, identica deliberazione con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. I quesiti referendari debbono soddisfare i principi della chiarezza, semplicità, omogeneità ed univocità. In ogni caso i quesiti debbono riguardare materie di competenza consiliare con esclusione: - dei bilanci e delle tariffe; - degli indirizzi politico-amministrativi di carattere generale risultanti da piani, programmi; - delle attività amministrative di mera esecuzione di norme statali o regionali; - di interventi tendenti a limitare i diritti fondamentali dei cittadini sanciti dalla Costituzione; - di un medesimo oggetto già sottoposto a referendum se non sia trascorso almeno un anno dall'ultima consultazione referendaria.
3. Sull'ammissibilità dei quesiti e sulla conseguente indizione del referendum consultivo decide la Commissione dei Garanti entro 30 giorni dalla loro presentazione.
4. Il Comitato promotore ha la facoltà di seguire le procedure di svolgimento di referendum.