Art. 93 - Elezione del Consiglio Circoscrizionale, Sistema Elettorale ed Elettorato. Statuto Comunale di Trieste (Provincia di Trieste - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini triestini
Statuto Comune di Trieste
Titolo IV - Decentramento Sezione I - Disposizioni Generali
Art. 93 - Elezione del Consiglio Circoscrizionale, Sistema Elettorale ed Elettorato
1. Il Consiglio Circoscrizionale è eletto a suffragio diretto contestualmente all'elezione del Consiglio Comunale.
2. Per l'elezione del Consiglio Circoscrizionale si fa riferimento, ove ciò sia compatibile, alle norme in vigore sull'elezione del Consiglio Comunale applicabili per il Comune di Trieste.
3. Sono elettori delle circoscrizioni gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel relativo territorio.
4. Ai consiglieri circoscrizionali si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e sospensione dei consiglieri comunali, nonché i divieti e gli obblighi che concernono gli stessi.
5. La carica di consigliere circoscrizionale è altresì incompatibile con quella di consigliere o di Assessore del Comune di Trieste.